giovedì 20 marzo 2008

L'auto, la strada, le strisce e il pedone




Nelle città chi guida l'auto è spesso preso dalla frenesia di raggiungere più velocemente possibile la sua destinazione, lasciandosi andare ad atteggiamenti pilotistici quali tenere alti i giri del motore per scattare al verde del semaforo (neanche fosse un gran premio di formula 1), sorpassando l'autobus alla fermata, inveendo contro il tranquillo cittadino che attraversa sulle strisce pedonali, rallentando la corsa dell'accanito automobilista, dimenticandosi le più elementari regole che si devono tenere alla guida di un'automobile, tanto più in città.




Di seguito un estratto del Codice della Strada che regola il comportamento del pedone:

Art. 190 - Comportamento dei pedoni

  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino...
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
  3. [...]
  4. [...]
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
  6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
  1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
  2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
  3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

Quindi da quanto scritto nel Codice della Strada ne deriva che:
  • il pedone ha la precedenza se attraversa sulle strisce pedonali,
  • chi non rispetta questa, e le altre disposizioni, è soggetto a multa da 137,55 € a 550,20

Allora in molti saranno d'accordo nel dire che il pilota d'auto italiano medio sanzioni amministrative in questi casi non ne ha mai viste, e che il pedone italiano medio ogni qualvolta si appresta ad attraversare sulle strisce pedonali, deve correre velocemente da un lato all'altro della strada, e ringraziare il gentil pilota che col suo animo pio ha rallentato e si è fermato per farlo passare.

In molti si saranno riconosciuti nell' "Automobilista incazzato" di Gioele Dix nell'ultima edizioni di Zelig, qui contro i pedoni.